Gli esiti della visita medica del lavoro dovranno essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio. Il medico del lavoro competente allegherà alla cartella sanitaria anche il suo giudizio di idoneità rispetto la mansione specifica, e lo comunicherà sia all’Azienda che al lavoratore.

Tale giudizio che potrà essere di:

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, segnalando quindi eventuali prescrizioni e / o limitazioni;
  • inidoneità temporanea, specificandone il periodo;
  • inidoneità permanente, in questo caso il datore di lavoro è tenuto, quando possibile, ad adibire il lavoratore ad altra mansione compatibile e per cui risulti idoneo; qualora venga adibito a mansioni inferiori resta salva la retribuzione della mansione precedente, nonché la qualifica originaria.

E’ ammesso ricorso avverso i giudizi del medico del lavoro competente, entro e non oltre trenta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, all’organo di vigilanza territorialmente competente che può, dopo eventuali ulteriori accertamenti, confermare, modificare o revocare il giudizio stesso.