Il D.Lgs. 81/2008 prevede due particolari momenti in cui i componenti del sistema prevenzionistico aziendale si confrontano, collaborando ciascuno con le proprie competenze e professionalità alla valutazione dei rischi: il sopralluogo del medico competente (articolo 25, D.Lgs. 81/2008: obblighi del medico competente) e la riunione periodica (Articolo 35, D.Lgs. 81/2008: riunione periodica).

Si indica che il sopralluogo è “l’attività specifica che permette al medico competente di contribuire alla redazione e/o all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e alla promozione di iniziative di miglioramento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”.

Come si svolge il sopralluogo

Questi i requisiti essenziali del sopralluogo, che deve essere adeguatamente programmato e strutturato:

  • la presenza diretta del datore di lavoro o di una persona competente delegata dallo stesso, per avere un possibile confronto ‘on the job’ sui rischi critici aziendali e sull’efficacia delle misure prevenzionistiche adottate;
  • la presenza al sopralluogo sia del RSPP che del/dei RLS;
  • la disponibilità dei dirigenti e/o dei preposti, per fornire tutte le informazioni richieste.

Inoltre durante il sopralluogo, il medico competente deve:

  • condividere il giudizio sul livello di rischio dei pericoli per la salute dei lavoratori presenti nel documento di valutazione dei rischi;
  • valutare l’efficacia dei dispositivi di protezione collettiva (impianti di aspirazione, insonorizzazione, ecc.) e dei dispositivi di protezione individuale (cuffie, guanti, scarpe antinfortunistiche, ecc.);
  • verificare l’efficacia della formazione dei lavoratori, riferita ai rischi specifici per la salute, attraverso il controllo del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e della conoscenza delle procedure di lavoro da parte degli stessi;
  • verificare l’adozione e la messa in atto da parte del datore di lavoro delle prescrizioni/ limitazioni espresse nei giudizi di idoneità lavorativa, attestandone o meno l’efficacia.

Si segnala, infine, che il sopralluogo deve essere poi “attestato dal medico competente attraverso l’elaborazione di una relazione o formalmente relazionato all’interno della riunione periodica, in coerenza con i punti precedentemente indicati”.