La sorveglianza sanitaria aziendale consiste nell’effettuazione di visite mediche e di esami clinici o biologici o indagini diagnostiche mirati al rischio cui è esposto il soggetto.

Dal punto di vista dei tempi di effettuazione la norma prevede:

  1. visita medica preventiva: intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Va effettuata dopo l’assunzione e prima di adibire il lavoratore alla mansione. Poiché condiziona l’effettivo inizio dell’attività lavorativa si consiglia di contattare il medico prima dell’assunzione in maniera tale che la visita possa essere programmata immediatamente a ridosso dell’assunzione. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro o dal medico competente;
  2. visita medica periodica: è diretta a controllare lo stato di salute dei lavoratori e ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

La periodicità degli accertamenti, qualora non sia specificata dalla normativa, di norma viene stabilita una volta l’anno, salvo diversa indicazione del medico competente, o di provvedimento motivato dell’organo di vigilanza;

  1. visita medica in occasione del cambio della mansione: è diretta a verificare l’idoneità della mansione specifica. In questo caso sarà onere del datore di lavoro comunicare tempestivamente al medico aziendale l’eventuale cambiamento di mansioni assegnate, affinché il medico competente possa procedere alla visita preventiva di idoneità obbligatoria;
  2. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro: solo nei casi specifici previsti dalla normativa.
  3. visita medica precedente alla ripresa del lavoro: a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta (60) giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Per quanto riguarda gli esiti del controllo sanitario, il medico esprime, informandone per iscritto datore di lavoro e lavoratore, i seguenti giudizi relativi alla mansione:

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea (con indicazione dei tempi) o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente.